Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2002 n. 289

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, č inserito il seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivitā qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialitā medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente

8.000 euro.

12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, č sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta č applicata a titolo d'imposta ed č commisurata all'ammontare delle prov-

13. Al comma 4 dell'articolo 30 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilitā dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Art. 3 Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della Legge quadro sul federalismo fiscale

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchč la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitā produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunitā montane stipulato il 20 giugno 2002, č istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, cittā metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivitā produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalitā mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, č definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed č stabilita la data di inizio delle sue attivitā. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo č emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivitā l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale č soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 52 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, č aggiunto il seguente: "Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societā ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento"

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, č ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5 (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivitā produttive)

1. Al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse

b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

2. All'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1:

1) la lettera a) č sostituita dalla seguente: "a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";

2) alla lettera b), il numero 2) č sostituito dal seguente: "2) i compensi per attivitā commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"

b) dopo il comma 1, č inserito il seguente: "1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennitā di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalitā dei dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti: "alla generalitā o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori"

d) il comma 4-bis č sostituito dal seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91

d) euro1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91."

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad

e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione č ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale č ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivitā commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivitā istituzionali, l'importo di cui al primo periodo č ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivitā in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. "

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

 

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